1. Il debito per le spese del procedimento e per il mantenimento nei periodi detentivi è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che hanno tenuto regolare condotta.
2. Per chi è stato sottoposto a detenzione o è tuttora detenuto, la regolarità della condotta è valutata con riferimento alla condotta attuale del soggetto, anche se in stato di libertà. Per chi non è stato sottoposto a detenzione, la valutazione viene effettuata con riferimento alla condotta attuale.
3. La condotta si considera regolare quando la persona manifesta costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento, volti a realizzare il proprio inserimento sociale.