Art. 85.
(Remissione del debito).

      1. Il debito per le spese del procedimento e per il mantenimento nei periodi detentivi è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che hanno tenuto regolare condotta.
      2. Per chi è stato sottoposto a detenzione o è tuttora detenuto, la regolarità della condotta è valutata con riferimento alla condotta attuale del soggetto, anche se in stato di libertà. Per chi non è stato sottoposto a detenzione, la valutazione viene effettuata con riferimento alla condotta attuale.
      3. La condotta si considera regolare quando la persona manifesta costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento, volti a realizzare il proprio inserimento sociale.

 

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      4. La domanda relativa alla rimessione del debito può essere proposta dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese e fino a che non è conclusa la procedura per il recupero delle stesse.